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Richiedere o rinnovare la Carta d'Identità

La Carta d’Identità è un documento di riconoscimento personale, rilasciato dal Comune di residenza.

Il cittadino residente nel Comune di Baranzate deve richiedere la Carta d’identità all'Ufficio Anagrafe.
Il rilascio della Carta è immediato; la Carta ha una validità di 10 anni e può essere rinnovata a partire da 6 mesi prima della scadenza del documento.

I minori, dai 15 anni fino al compimento del 18 anni, devono essere accompagnati allo sportello da entrambi i genitori, dotati di un documento d’identità valido. Sono necessarie 3 foto tessera recenti (in bianco e nero o a colori).
Se uno dei genitori non può recarsi allo sportello, è necessario presentare una sua dichiarazione di assenso, con la relativa fotocopia della Carta d'Identità. Negli altri casi è richiesto il nulla osta (parere favorevole) del giudice tutelare.
Se la Carta dev'essere valida per l'espatrio occorre il consenso di entrambi i genitori o del tutore.

Per i maggiorenni, è sufficiente una richiesta verbale di Carta valida per l'espatrio.

  • Per rinnovare la Carta è necessario presentarsi allo sportello con 3 foto tessera recenti ed il vecchio documento. Il costo è di € 5,42.
  • Per ottenere un duplicato della Carta di identità: 
    - se la Carta è stata smarrita o rubata, il cittadino deve presentare allo sportello la denuncia di smarrimento o furto del documento effettuata presso i Carabinieri o gli uffici della Polizia di Stato, più 3 foto tessera; il costo è di € 10,85 in caso di smarrimento, e di € 5,42 in caso di furto.
    - se la Carta è deteriorata, è necessario recarsi allo sportello con il documento rovinato e 3 foto tessera; il costo è di € 10,85.
  • In casi eccezionali, la carta d'identità può essere rilasciata a CITTADINI NON RESIDENTI dietro motivata richiesta. I tempi di rilascio dipendono ,in questo caso,dal periodo occorrente per il rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza.
  • Durata e rinnovo della carta d'identita'
    1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
    2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

    Pertanto le carte d'identità rilasciate dal 27 giugno 2003 non verranno rinnovate ma sarà prorogata la data di scadenza al decimo anno mediante l'apposizione di un timbro. E' necessario recarsi presso gli sportelli anagrafici muniti del documento (senza foto)