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I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili

L’ I.C.I. deve essere pagata da:

  • proprietari di immobili (case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili o agricoli);
  • chi ha un diritto di usufrutto, uso o abitazione, superficie od enfiteusi su un immobile;
  • locatari finanziari e titolari di concessione di aree demaniali;
  • soci di cooperative edilizie;
  • assegnatari di alloggi I.A.C.P. a riscatto.

Non devono pagare l’I.C.I. gli inquilini.

L’imposta si calcola facendo riferimento al valore degli immobili soggetti al pagamento:

  1. aree fabbricabili
  2. terreni agricoli
  3. fabbricati.

L'imposta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune.

  1. La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposta.
  2. La base imponibile per i terreni agricoli è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 75.
  3. La base imponibile per i fabbricati è data dall'intera rendita catastale in atto al 1 gennaio dell'anno di imposta, rivalutata del 5% e moltiplicata:
  • per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  • per 50 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, scuole private, posti barca ecc.) ad eccezione, per quest'ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale (per i quali si utilizzano i costi contabili);
  • per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero.
L'Ufficio Tributi offre un servizio di consulenza per il calcolo dell'importo da pagare, che va poi versato presso un Ufficio Postale con un bollettino intestato a:
COMUNE DI BARANZATE - SERVIZIO TESORERIA I.C.I. sul C/C n. 60880390.

I cittadini che sono già presenti nel database comunale, perchè hanno già versato l'imposta negli scorsi anni, ricevono a casa un bollettino pre-intestato (senza però l'importo da pagare); chi invece paga l'I.C.I. per la prima volta può richiedere il bollettino all'Ufficio Tributi od all'Ufficio Postale.

Il Comune di Baranzate ha abrogato l'obbligo di presentare la Dichiarazione I.C.I.; all'Ufficio Tributi si possono richiedere anche alcune particolari agevolazioni deliberate dalla Giunta Comunale, ad esempio:

  • aliquota agevolata per la prima casa, estendibile anche alla seconda casa se data in uso gratuito ad un familiare;
  • aliquote agevolate per persone diversamente abili, anziani, disoccupati. La Comunicazione I.C.I. in questo caso va presentata entro il 30-06-2008.
  • altre agevolazioni vengono decise e comunicate tramite dei manifesti dalla Giunta Comunale ogni anno.

L'Ufficio Tributi resta comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, negli orari ed ai recapiti precedentemente indicati.
Fornisce anche una consulenza, sia allo sportello, sia via e-mail, in merito al calcolo dell'importo da pagare (si consiglia di fornire direttamente la rendita catastale od il rogito dell'immobile).

Il Comune di Baranzate fa parte di un Polo Catastale, che comprende i Comuni di Arese, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago e Solaro; l'Ufficio Catasto si trova presso il Municipio di Bollate, piazza A. Moro, n.1.

Il regolamento relativo all'I.C.I. è presente nella sezione IL COMUNE - REGOLAMENTI; i moduli sono reperibili nella sezione MODULISTICA - IMPRESE / CITTADINI - TRIBUTI.