Disposizioni in vigore dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Pubblicato il 20 dicembre 2020 • Avviso pubblico

Il Decreto Legge n.172 del 18 dicembre individua per tutto il territorio nazionale diverse disposizioni per i giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

 

  1. ZONA ROSSA: nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2 ,3, 5, 6 gennaio 2021
  2. ZONA ARANCIONE: nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
  3. Tra il 24 dicembre e il 6 gennaio tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

 

ZONA ROSSA (valgono tutte le limitazioni della zona Arancione più le seguenti): giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2 ,3, 5, 6 gennaio 2021

  • vietati gli spostamenti tra regioni, tra comuni e all’interno del proprio comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. E’ vietata la consumazione di cibi e bevande sul posto; l’esercente, oltre a far rispettare il distanziamento interpersonale, dovrà avvisare il cliente di tale obbligo. Gli esercizi commerciali devono esporre all’esterno un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale;
  • chiuse le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita;
  • chiuse le attività di servizio alla persona ad eccezione di quelle nell’allegato 24 del DPCM 3 dicembre;
  • aperti i negozi di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM e dicembre;
  • attività motoria solo nei pressi della propria abitazione;
  • attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale;
  • mercato consentito solo per generi alimentari;;
  • biblioteca aperta solo con servizi su prenotazione.

 

ZONA ARANCIONE: giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021

  • vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute;
  • vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune;
  • spesa: rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati;
  • Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. E’ vietata la consumazione di cibi e bevande sul posto; l’esercente, oltre a far rispettare il distanziamento interpersonale, dovrà avvisare il cliente di tale obbligo. Gli esercizi commerciali devono esporre all’esterno un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale;
  • chiusura dei centri commerciali e dei parchi commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;
  • aperte attività commerciali al dettaglio (fino al 6 gennaio è consentita l'apertura fino alle ore 21) e tutti i servizi alla persona;
  • mercato consentito con tutte le tipologie di prodotti;
  • chiusura di musei e mostre; riapre la biblioteca con servizi su prenotazione.
  • didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori;
  • riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;
  • sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;
  • chiuse piscine, palestre, teatri, cinema;

 

 

 

 

 

Decreto legge n. 172
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