Dpcm 3 Novembre 2020: in vigore da ven 6 nov a gio 3 dic 2020

Pubblicato il 5 novembre 2020 • Avviso pubblico

DPCM 3 Novembre 2020 (vai al sito del Governo)

In vigore da venerdi 6 novembre a giovedi 3 dicembre 2020

Particolari disposizioni vigenti nel territorio della Regione Lombardia (così detta zona rossa), oltre a quanto previsto dall'articolo 1 e dagli articoli dal 4 al 14 del Dpcm.

 

  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Lombardia nonché all’interno della regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

  • Sono chiuse le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_allegati_.pdf), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

 

  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

 

  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

 

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

  • Sono chiusi i centri sportivi.

 

  • E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

 

  • Scuola dell’infanzia, scuola primaria, servizi educativi per l’infanzia e primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado procedono in presenza, tutte le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

 

  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (consentite solo: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere).